Il DUVRI è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.
Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ….”.
Per comprendere il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.
L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i “non esperti” del settore è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).
In tale articolo venivano indicate le “regole” in caso di “affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:
Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d’appalto o contratto d’opera a imprese esterne, con esclusione di:
In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio alto, rischio cancerogeno e rischio mutageni, rischio amianto, rischio Atex, rischio spazi-confinati e rischio biologico.
Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.
Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:
In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, no nchè mancata cooperazione e coordinamento, il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.
Si segnala inoltre che:
Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.
In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).
Capita spesso di confondersi tra due documenti che vengono predisposti e redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione del Rischio (abbreviato DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato DUVRI).
Sebbene gli acronimi siano simili tra loro, questi documenti presentano differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre l’elaborazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, il DUVRI, come spiegato sopra, va predisposto quando si presentano situazioni di potenziale interferenza nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a soggetti terzi all’azienda.