D.U.V.R.I. Documento di valutazione del rischio interferenze

COS’È IL DUVRI

Il DUVRI è il documento obbligatorio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura interferenziale con fornitori e imprese appaltatrici.

Il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 specifica che “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando.. infortuni e malattie professionali ….”.

DA DOVE NASCE L’OBBLIGO DEL DUVRI? NORMATIVA E DISPOSIZIONI DAL D.LGS. 626/94 AL D.LGS. 81/08

Per comprendere il significato del DUVRI è necessario fare un passo indietro e analizzare la volontà del legislatore agli inizi degli anni ’90.

L’origine storica dell’obbligo di valutare i rischi interferenziali nasce dall’art. 7 del D.lgs. 626 del 1994. Legge che come sanno anche i “non esperti” del settore è stata abrogata e sostituita dal TUS (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale articolo venivano indicate le “regole” in caso di “affidamento di un contratto di appalto o contratto d’opera ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” e si stabiliva l’obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
  • fornire informazioni sulle procedure di emergenza aziendali
  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi correlate all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
  • promuovere la reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza
  • promuove la cooperazione ed il coordinamento
  • elaborare il DUVRI allegandolo al contratto d’appalto.

QUANDO È OBBLIGATORIO IL DUVRI?

Sempre l’art. 26 stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI in tutti i casi di affidamento di un contratto d’appalto o contratto d’opera a imprese esterne, con esclusione di:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.

In quest’ultimo caso, escludendo però le attività che comportino rischi elevati tra cui rischio incendio altorischio cancerogeno e rischio mutagenirischio amiantorischio Atexrischio spazi-confinati e rischio biologico.

DUVRI: CHI LO REDIGE?

Ai sensi del comma 3 art. 26, il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. L’elaborazione di questo documento è quindi responsabilità dell’azienda committente. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere condiviso con la ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare, ed eventualmente integrare, il suo contenuto e quindi prendere visione dei rischi che sono segnalati.

DUVRI: CONTENUTI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Come ribadito dalla Giurisprudenza tramite le numerose sentenze della Corte di Cassazione il Committente ha un ruolo centrale e di fatto deve:

  • valutare i rischi presenti e potenzialmente presenti nei propri luoghi di lavoro
  • predisporre un’informativa sui tali rischi da trasmettere ai fornitori o da inserire come premessa al DUVRI
  • valutare l’idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese esterne sia da un punto di vista documentale che operativo
  • valutare i rischi di natura interferenziale in funzione di ogni singola commessa/attività
  • coadiuvare la reciproca informazione attraverso una riunione di coordinamento di apertura e periodicamente in funzione della complessità dell’attività appaltata
  • stabilire correttamente i costi della sicurezza per l’appalto in oggetto
  • redigere il DUVRI e aggiornarlo periodicamente
  • accertarsi della corretta apposizione delle firme da parte dell’impresa appaltatrice e nel caso di subappalti anche da parte di quest’ultimi
  • assicurarsi che il DUVRI venga allegato al contratto
  • vigilare su corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori esterni.

SANZIONI IN CASO DI MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI

In caso di mancata, o carente, predisposizione del DUVRI, no nchè mancata cooperazione e coordinamento,  il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03.

Si segnala inoltre che:

  • La mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l’arrestoda 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
  • La mancata trasmissione dell’Informativa su rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l’arresto da 2 a mesi o l’ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.

Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).

CHE DIFFERENZA C’È TRA DUVRI E DVR?

Capita spesso di confondersi tra due documenti che vengono predisposti e redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione del Rischio (abbreviato DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (abbreviato DUVRI).

Sebbene gli acronimi siano simili tra loro, questi documenti presentano differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre l’elaborazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore, il DUVRI, come spiegato sopra, va predisposto quando si presentano situazioni di potenziale interferenza nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a soggetti terzi all’azienda.

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