Il piano di emergenza

II Piano di Emergenza (PE) di un’azienda è un documento che definisce le procedure e le azioni da intraprendere qualora si verifichino situazioni di emergenza all’interno di un’attività lavorativa.

Tale documento va redatto per ogni luogo di lavoro e deve contenere tutte le misure utili e necessarie affinché vengano tutelati i lavoratori.

COSA PREVEDE IL PIANO DI EMERGENZA?

II Piano di Emergenza aziendale è un elaborato che deve essere presente sul luogo di lavoro e, in base a quanto stabilito dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dal DM 2/9/21, deve individuare le misure da adottare e i comportamenti da adottare in caso di esposizione a un pericolo grave e immediato che non può essere evitato. In tal caso, i lavoratori devono essere in grado di attuare le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

COSA SI INTENDE PER EMERGENZA?

I casi di emergenza sono molteplici, come ad esempio: guasto, calamità naturale, errore umano o qualsiasi altra sia la causa, vengono meno le condizioni di sicurezza e salute per le persone.

Le emergenze che si possono verificare nei luoghi di lavoro non si limitano all’innesco o la propagazione di un incendio ma possono essere di vario tipo quali, ad esempio: presenza di fumo, terremoto, fenomeni atmosferici particolarmente sfavorevoli, crolli/cedimenti di strutture, fuga di gas, blackout, esplosioni, allagamenti.

Se volessimo fare un confronto con il Documento di Valutazione dei Rischi, potremmo dire che il DVR identifica tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per prevenirli o ridurli mentre il PE è specifico sulle misure da attuare in caso si verifichino le situazioni di emergenza.

QUANDO È OBBLIGATORIO REDIGERE IL PIANO EMERGENZA?

L’adozione del piano di emergenza è obbligatorio e stabilito dal D.Lgs. 81/08 (articolo 43) e dal DM 2/9/21 (articolo 2, comma 2) per le seguenti tipologie di azienda:

  • Luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011)

II Piano di emergenza ed evacuazione obbligatorio deve essere predisposto quindi, non solo in base al numero di lavoratori, ma anche in funzione del numero di occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno del luogo di lavoro.

Le aziende obbligate a redigere il PE hanno anche l’obbligo di effettuare una prova di evacuazione con cadenza almeno annuale il cui svolgimento deve essere verbalizzato.

Per i luoghi di lavoro dove non vige l’obbligo di redigere il PE, il datore di lavoro deve comunque indicare nel DVR le misure organizzative e gestionali adottate da attuare in caso di incendio.

CHI DEVE REDIGERE IL PE?

La redazione del piano di emergenza spetta al datore di lavoro con la collaborazione del RSPP, degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Il piano di emergenza aziendale deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

QUALI SONO I CONTENUTI DEL PE?

I contenuti minimi che devono essere presenti nel piano di emergenza aziendale sono i seguenti:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco;
  • le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali (ad esempio: persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini).

Per la redazione del piano di emergenza il datore di lavoro deve quindi tener presente dei seguenti fattori, che devono essere anche indicati all’interno del documento stesso:

  • le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • il sistema dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso) che deve essere congruo a coprire turni e assenze ordinarie;
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

II PE deve fornire esplicite procedure scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alle emergenze e sicurezza antincendio;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
    le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Devono inoltre essere riportate le seguenti informazioni:

  • i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze o il nominativo del datore di lavoro nel caso in cui svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo

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