Lavori in quota

II D. Lgs. 81/2008, definisce i lavori in quota come un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

È ormai diffuso considerare come “stabile” un piano o superficie di appoggio che non possa subire alcun effetto o modifica.

L’articolo 115 del D.Lgs 81/2008 descrive i sistemi di arresto caduta necessari qualora non fossero state adottate le misure di protezione collettiva previste. L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 sancisce l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. Il corso Lavori in Quota viene effettuato insieme al corso DPI 3° Categoria, e comprende sia una parte teorica che una parte pratica

VALIDITA’ E DURATA

  • 8 ore
  • Valido per 5 anni

Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Lavori in Quota della durata di 4 ore.

II D. Lgs. 81/2008 tratta i lavori in quota nel Capo II del Titolo IV: tale Capo del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è rubricato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

In generale, il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che, qualora il lavoro non possa essere svolto a partire da un luogo “adatto allo scopo”, il datore di lavoro sceglie le attrezzature più idonee per svolgere i lavori in quota.

Per l’esecuzione dei lavori in quota in sicurezza possono essere utilizzate diverse attrezzature o “opere provvisionali”.

  • ponteggi fissi
  • trabattelli
  • piattaforme aeree (PLE)

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