P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento

II PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento che va redatto nei cantieri in cui si svolgono lavori edili o civili in appalto e in cui, per l’esecuzione dei lavori, sono presenti più imprese esecutrici.

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o PSC di cantiere, è un documento costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

CHI REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?

La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), invece, verifica che le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento vengano attuate.

QUANDO È OBBLIGATORIO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?

Come abbiamo visto è obbligatorio redigere il PSC di cantiere quando un committente deve affidare lavori edili o civili in appalto a più imprese esecutrici.

Negli Allegati X e XI del D.Lgs. 81/08 sono presenti gli elenchi dei lavori per i quali è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L’Allegato X definisce i lavori edili o di ingegneria civile e comprende i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

L’Allegato XI, invece, definisce i lavori che comportano rischi particolari per la salute dei lavoratori e che prevedono anch’essi la redazione del PSC di cantiere:

  • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
  • lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione;
  • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche;
  • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
  • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
  • lavori subacquei con respiratori;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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