Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la figura all’interno dell’organigramma aziendale designata per rappresentare i lavoratori. Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unità produttive.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e prevede una durata di 32 ore.

L’obiettivo di tale formazione è fornire al lavoratore designato una formazione specifica in materia di salute e sicurezza con approfondimenti sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Tale formazione assicura l’acquisizione delle competenze e conoscenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

DURATA E VALIDITA’

  • 32 ore
  • Validità: 1 anno

Inoltre, il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) suddividendo le seguenti durate:

  • 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
  • 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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