Visita medica del lavoro

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.lgs 81/08 attribuisce grande importanza al ruolo del Medico competente, il quale è tenuto a mettere in atto l’attività di sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale.

Il Titolo I, capo III, Sezione V del Testo Unico normativo regola in ogni suo aspetto il fattore “sorveglianza sanitaria”. Nello specifico, l’articolo 41 comma b enuncia chiaramente che la sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche da effettuare in diversi momenti e con finalità differenti.

Nel presente articolo spiegheremo nel dettaglio in cosa consiste.

La visita medica in ambito lavorativo

Partiamo dal presupposto che la visita medica è uno dei diritti più importanti del lavoratore ai fini della sicurezza. Questa visita è finalizzata a tutelare il lavoratore dall’esposizione ai rischi lavorativi, monitorando costantemente il suo stato di salute e verificando l’idoneità fisica all’esecuzione delle mansioni assegnate. La visita medica, svolta dal medico competente nominato dal Datore di Lavoro, è obbligatoria per tutte le attività lavorative in cui sia presente almeno un lavoratore.

Ogni quanto va effettuata

Le visite mediche devono essere effettuate con una periodicità stabilita dal medico competente, in base alla tipologia di rischio presente in azienda. Salvo diverse indicazioni di legge, per la maggior parte dei lavori la visita va effettuata con cadenza annuale. Tuttavia, il medico competente può disporre una diversa frequenza in base agli esiti della valutazione del rischio o in caso di presenza di lavoratori particolarmente sensibili ad un determinato tipo di rischio. Tempistiche e periodicità differenti possono essere stabiliti anche dagli organi di vigilanza competenti.

Chi paga la visita medica

A sostenere il costo della visita medica è il datore di lavoro, come indicato all’articolo 41 comma 3 del D.lgs 81/08, che afferma che le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro. Inoltre, come disposto dall’articolo 15 del Testo Unico, ricordiamo che le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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